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Esonero contributivo per le assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato anno 2018

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Art. 1, commi 100-108 e 113-114

Circolare INPS n. 40 del 02/03/2018

E’ ufficialmente operativo dal mese di Marzo 2018 l’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 1 L. 27/12/2017 n. 2015 – Circolare INPS n. 40 del 02/03/2018).

Pertanto, per le assunzioni a tempo indeterminato , trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato e trasformazioni da apprendistato a tempo indeterminato, effettuate nel corso dell’anno 2018, di lavoratori che non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età (da intendersi come 34 anni e 364 giorni), a condizione che i medesimi lavoratori non siano MAI stati occupati a tempo indeterminato presso QUALSIASI datore di lavoro, è possibile fruire per 36 mesi di un incentivo pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua da riparametrare su base mensile.

REQUISITI PER LA FRUIZIONE DEL BENEFICIO CONTRIBUTIVO

  • l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto, la propria volontà di essere riassunto;
  • presso il datore di lavoro non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
  • regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale – DURC regolare;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto della legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • il lavoratore non deve aver compiuto 30 anni (massimo 29 anni e 364 giorni). Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, il limite di età del lavoratore è innalzato a 35 anni (34 anni e 364 giorni);
  • il lavoratore nel corso della sua intera vita lavorativa non deve essere stato mai occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • il datore di lavoro, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva;
  • il datore di lavoro, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore
    impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica. Il licenziamento effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero totale del beneficio già fruito.

Per ulteriori informazioni potete contattare il nostro studio.

www.consulenzafaro.it

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